STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CAPRA E CAVOLI 23
ART. 1 – (Denominazione e sede)
E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata:
“CAPRA E CAVOLI 23”
con sede in Via Andrea Costa, 23, nel Comune di Pesaro (PU).
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 – (Finalità)
1. L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sociali, culturali, educativi, formativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
Lo scopo e l’oggetto sociale dell’Associazione “CAPRA E CAVOLI 23” è la promozione sociale e il benessere della persona e del suo ambiente di vita in un’ottica che valorizzi le pari opportunità come sancite dalle Convenzione dei Diritti dell’Uomo (1948) e dalla Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (1989).
L’attività dell’Associazione sarà quindi centrata sui diritti della persona che è intesa e valorizzata nei suoi molteplici aspetti e a sostegno di uno sviluppo integro e armonico dal punto vista individuale, territoriale e sociale. Focus dell’associazione è promuovere e sostenere le potenzialità del mondo dell’infanzia, dell’adolescenza, dell’età adulta e della genitorialità, fare emergere i loro bisogni e sostenere gli stakeholder (famiglia, scuola, mass media, comunità, istituzioni) attraverso progetti, servizi e attività di educazione, formazione e consulenza. Scopo dell’associazione è altresi sostenere la crescita, la relazione, i contesti di origine e appartenenza e promuovere il superiore interesse del minore e i suoi diritti.
Gli interventi sono rivolti a tutti gli iscritti all’associazione e all’intera collettività attraverso eventi di promozione sociale, co-progettazione di servizi, spazi educativi e di aggregazione (anche sperimentali) per minori, donne, genitori e famiglie, seminari, convegni, laboratori, progetti, servizi e consulenze a supporto di una crescita economica sociale e culturale del territorio di riferimento.
Particolare attenzione è data ai contesti comunitari nell’ottica del dialogo tra culture nazionali, europee e internazionali.
Per il raggiungimento di questi scopi, l’Associazione potrà collaborare nell’organizzazione di attività, manifestazioni e progetti, con altre Associazioni e Enti, che ne condividano le finalità sociali non solo verso i propri associati.
2. Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente comma 1, l’Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:
a) Promuovere la socialità sviluppando attività rivolte al mondo dell’infanzia, degli adolescenti, dei giovani; attenzione è data al contesto di vita dei beneficiari a partire dal lavoro con le principali agenzie educative (famiglia, scuola, gruppo dei pari, istituzioni)
b) Progettare e implementare attività di formazione e orientamento lavorativo in collaborazione con enti del pubblico quali, a titolo esemplificativo, Ufficio Nazionale del Servizio Civile, università, uffici risorse umane, e del privato (stage di formazione-lavoro e borse lavoro).
c) Aderire, realizzare e/o promuovere iniziative sociali, culturali, educative ed artistiche (eventi, seminari, convegni, corsi, stage, laboratori di approfondimento, ecc.) a livello territoriale, nazionale ed internazionale;
d) Ideare e realizzare spettacoli, mostre, presentazioni, stampare e pubblicare giornali o riviste e gestire qualsiasi attività volta alla comunicazione di massa quali a titolo meramente esemplificativo portali internet, articoli su carta stampata generica e/o di settore;
e) Promuovere progetti e attività di ricerca e studio in Italia e all’estero per creare occasioni di scambi culturali (cooperazione, gemellaggi) ed artistici;
f) Creare gruppi di studio, informazione ed approfondimento che possano promuovere e divulgare gli scopi dell’associazione;
g) Collaborare con Pubbliche Amministrazioni, Istituti scolastici e universitari e Aziende proponendo ed organizzando momenti di confronto, consulenza e formazione, iniziative di carattere socio-educativo, socio-sanitario, culturale ed artistico, progettazione di servizi ed eventi di sensibilizzazione negli ambiti di lavoro individuati nel presente statuto. .
h) Gestire, condurre o acquisire spazi, propri o di terzi, e strutture di vario genere al fine di organizzare e promuovere attività socio-educative, di formazione e socio-sanitarie e ogni altra iniziativa a questa direttamente o indirettamente collegata;
i) Aderire, progettare e realizzare qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell’associazione;
j) Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso verranno osservate le normative amministrative e fiscali vigenti.
ART. 3- (Soci)
a. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
b. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione collettiva firmata dal proprio rappresentante legale.
All’atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. Non vi potranno essere ammissioni e/o tesseramenti che limitino i diritti dei nuovi associati o che abbiano carattere di temporaneità
ART. 4- (Diritti e doveri dei Soci)
a) La qualifica di socio da diritto senza distinzione alcuna:
• A presenziare e partecipare in forma libera, gratuita/volontaria, eventualmente con un contributo spese a tutte le attività previste dallo Statuto dall’Associazione che potrà inoltre, in caso di particolare necessità, ricorrere ai propri Associati per assumere lavoratori dipendenti o avvalersi delle loro prestazioni di lavoro autonomo nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.
• A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
• A godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, previa presentazione delle nuove candidature ad opera del Consiglio Direttivo in carica.
b) I soci sono tenuti:
• All’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
• Al pagamento del contributo associativo e delle quote dovute per la partecipazione alle iniziative sociali.
• I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
• Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
c) Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)
a) La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
b) Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
c) L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
i. Che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, e gli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
ii. Che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
iii. Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
iiii. Che, in qualunque modo, arrechi danni, anche morali, all’Associazione.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
d) Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione si debbono comunicare ai soci destinatari mediante lettera o per affissione presso la sede delle attività sportive, ad eccezione del caso previsto alla lettera c), ii, del presente articolo, devono essere motivate e senza onere alcuno al recedente.
ART. 6 – (Organi sociali)
1. Gli organi dell’associazione sono:
Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente.
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
ART. 7 – (Assemblea)
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
L’avviso della convocazione può essere alternativamente comunicato ai soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell’adunanza.
3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 8 – (Compiti dell’Assemblea)
1. L’assemblea deve: approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo; fissare l’importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; approvare l’eventuale regolamento interno; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
ART. 9 – (Validità Assemblee)
1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone .
4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
ART. 10 – (Verbalizzazione)
1.Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2.Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 11 – (Consiglio direttivo)
1. Il consiglio direttivo è composto da numero di 3 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il Vice presidente e il segretario;
3. Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri; La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica da consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza;
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
5. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo, delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci.
6. Il consiglio direttivo dura in carica per n.4 anni e i suoi componenti e sono rieleggibili.
ART. 12 – (Presidente)
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
ART. 13 – (Risorse economiche)
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di attività e iniziative volte ai fini statutari ;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale marginale.
Il fondo comune,la cui costituzione è facoltativa, è delegata alla richiesta dell’ Assemblea dei Soci, esso è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione.
Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato alla promozione ed allo sviluppo delle attività istituzionali.
Esercizio Sociale
ART. 14 – (Rendiconto economico-finanziario)
1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 15 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 16 – (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.